Prevenire i crediti insoluti: la tutela dei cattivi pagatori in fase contrattuale
Nella gestione dei crediti insoluti avere in possesso un contratto di vendita con particolari caratteristiche diventa uno strumento importante per recuperare un credito.
Con l’instabilità della situazione sanitaria e le misure economiche di iniezione di liquidità pubblica che necessitano dei soliti tempi burocratici, il sistema imprenditoriale italiano deve necessariamente navigare a vista. Se da una parte, infatti, i mesi passati portano ad una spinta commerciale per recuperare tutto ciò che si è perso, dall’altra i rischi di concedere nuovo credito ad altre imprese è molto alto.
Gli strumenti per prevenire i crediti insoluti sono diversi e vanno dalle informazioni commerciali pubbliche alle investigazioni sul credito. Una volta che però si è deciso di acquisire quel cliente, a prescindere dal livello di prevenzione in fase di acquisizione ed escludendo i crediti assicurati, è possibile mitigare ancora di più il rischio di credito nel primo reale anello di congiunzione tra Cliente e Fornitore: il contratto.
LA PREVENZIONE CONTRATTUALE
Nella redazione di un contratto di vendita esistono infatti una serie di clausole che, al momento dell’incorrere di un credito insoluto, permettono di avere delle armi aggiuntive nel recupero crediti commerciali. Per quanto riguarda invece la gestione dei crediti insoluti verso le persone fisiche esistono alcune differenze sostanziali che sono per lo più normate dal Codice del Consumo. Concentrando l’attenzione sul mercato B2B e sulla concessione di crediti commerciali ad altre imprese, di seguito alcune clausole che aiutano a rafforzare la posizione del Creditore e a prevenire i crediti insoluti.
PATTO DI RISERVATO DOMINIO
Attraverso questa prima clausola si definisce in maniera inequivocabile che il bene è consegnato all’acquirente al momento della sottoscrizione del contratto ma che la proprietà dello stesso bene non verrà trasferita all’acquirente fino all’ultimazione del pagamento dell’intera somma. Il patto di riservato dominio è chiaramente applicabile solo nel momento in cui vengono definiti dei pagamenti rateali (es. 30/60 giorni) e di conseguenza con la nascita di un credito.
CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
Un ulteriore rafforzamento del vincolo contrattuale tra creditore e debitore è la clausola Solve et Repete, che stabilisce che il debitore in nessun caso potrà opporre eccezioni nell’ottemperare alla prestazione pattuita (ex art. 1462 c.c.). Al verificarsi di particolari problematiche o contestazioni da parte del Cliente sulla fruizione del bene, questo sarà comunque obbligato ad adempiere al pagamento della somma pattuita (Solve) e, in un secondo momento, potrà eventualmente fare opposizione e richiedere indietro il pagamento effettuato (Repete).
LE PENALI
All’interno di un contratto di vendita una delle clausole che possono sicuramente prevenire e distogliere il Debitore da comportamenti scorretti sono le cosiddette penali. All’interno di queste clausole fondamentalmente si conviene che, in caso di mancato pagamento o ritardo del pagamento, il debitore debba eseguire una determinata prestazione (es. il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni).
IL FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
Nel momento in cui le precedenti clausole non abbiano dissuaso il debitore dal diventare insolvente la definizione del Foro diventa una clausola che può avere i suoi vantaggi. In caso di opposizione e controversie che necessitino dell’intervento di un Tribunale, il Foro esclusivamente competente evita che queste siano di competenza e quindi vengano trattate presso Tribunali lontani dalla sede del fornitore o non graditi a quest’ultimo. Se consideriamo infatti Imprese di piccole e medie dimensioni che vendono i propri prodotti su tutto il territorio nazionale, oltre che internazionale, la gestione presso il proprio Foro di appartenenza può prevenire lo spreco di costi e tempi evitabili.
RINVIO AL D.LGS. 231/2002 PER INTERESSI E RISARCIMENTI
Il rinvio al D.lgs. 231/2002 all’interno della contrattualistica chiarisce infine, in maniera inequivocabile, la modalità ed i termini dell’applicazione degli interessi di mora per eventuali ritardi nei pagamenti. Allo stesso modo il decreto legislativo 231/2002 definisce il diritto del Creditore al risarcimento degli oneri relativi all’eventuale attività di recupero crediti messa in atto per quella specifica fornitura o accordo commerciale.
LA GESTIONE DEI CREDITI COMMERCIALI
Le informazioni fornite in questo approfondimento nascono da un lavoro costante nel campo del recupero crediti commerciali e dall’esperienza nella gestione delle controversie. Le società di gestione crediti, con l’evoluzione del mercato e la situazione economica attuale, non possono fermarsi al semplice recupero crediti, che sia stragiudiziale o legale. Le Imprese sempre più hanno necessità di una consulenza a tutto tondo che vada dall’analisi alla gestione del contenzioso e della credit collection, fino alla cessione dei crediti ormai inesigibili in ottica fiscale. Una serie di competenze ed esperienze che devono diventare imprescindibili nella scelta del proprio Partner in ambito di gestione del credito.
Per scaricare gratuitamente il fac-simile del modulo d’ordine con le clausole contrattuali clicca qui.
Se vuoi approfondire il ciclo di gestione del credito proposto da One compila il form, un nostro Consulente sarà lieto di fornirti gratuitamente tutte le informazioni utili per valutare i nostri servizi.
Post Recenti
-
Recupero crediti aziende: le differenze tra B2B e B2C
26/07/2023 -
Mandato stragiudiziale nel recupero crediti commerciali
10/07/2023 -
Agenzie di recupero crediti: trend e performance del settore
21/06/2023 -
Giudiziale e stragiudiziale: il recupero crediti integrato
08/06/2023 -
Nuova legge recupero crediti: novità della riforma Cartabia
25/05/2023