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Recupero iva crediti insoluti: le possibilità per le aziende

Il decreto sostegni bis permette il recupero iva crediti insoluti più rapido grazie al recupero crediti giudiziale e alle procedure concorsuali sul debitore
26/07/2021
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Con l’entrata in vigore del Decreto sostegni bis l’Italia si avvicina alla Regolamentazione Europea in relazione al diritto del Creditore di versare l’iva solo sulle somme effettivamente incassate. Dal 26 maggio 2021 cambiano infatti le modalità e le variabili per le quali un’impresa creditrice può procedere al recupero iva su crediti insoluti. Questo permetterà alle imprese che hanno avuto in questi mesi dei problemi importanti relativi a clienti insolventi che, grazie alle note di credito iva, potranno recuperare più rapidamente liquidità necessaria alla propria attività.

Le novità del decreto per le imprese con crediti insoluti

L’articolo 18 del Decreto Sostegni BIS fondamentalmente modifica la disciplina relativa alla variazione dell’imponibile ai fini dell’iva e quindi del diritto del creditore alla detrazione della variazione di imposta in caso di impossibilità di recuperare l’importo dal proprio cliente insolvente. Le due casistiche contemplate nel decreto sono l’insorgere di una procedura concorsuale in capo al debitore e quello di una procedura esecutiva. La grande differenza è legata al primo punto, relativo alle procedure concorsuali, che definisce come il Creditore possa richiedere il recupero iva crediti insoluti già dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale e non al concludersi di questa.

Le differenti procedure concorsuali per cui poter recuperare l’iva da insoluti

Il debitore si definisce come soggetto a procedura concorsuale e quindi ha inizio il momento in cui è possibile per il creditore richiedere la nota di credito iva nei casi seguenti:

  • dalla data di decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
  • dalla data di provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
  • dalla data di decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi
  • dalla data di sentenza dichiarativa di fallimento

Resta inteso che la procedura concorsuale deve comunque essere considerata infruttuosa nel caso in cui il mancato pagamento del debitore sia dovuto a procedure esecutive individuali.

L’infruttuosità delle procedure esecutive individuali come seconda opzione

La norma resta la medesima per quanto riguarda l’insorgere, in capo al debitore, di procedure esecutive individuali. La sola condizione per cui il Creditore possa in questi casi richiedere il recupero iva e quindi la detrazione è che si attesti che la procedura esecutiva sia stata infruttuosa. Le prove dell’infruttuosità sono le seguenti:

  • quando dal verbale di pignoramento presso terzi redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  • quando dal verbale di pignoramento di beni mobili redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare e/o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore e/o la sua irreperibilità;
  • quando, nel pignoramento immobiliare, l'asta per la vendita del bene pignorato per tre volte sia andata deserta e si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Il recupero crediti come arma per avere vantaggi fiscali

Grazie a questa normativa il recupero iva diventa quindi più rapido ma ciò implica la necessitò di mettere in campo una serie di azioni per usufruire di questi vantaggi. Da un lato il monitoraggio dei propri crediti insoluti, e dei relativi clienti insolventi, dal punto di vista delle procedure concorsuali in essere permette di attivare prontamente le procedure di recupero iva o eventualmente di altre fasi di recupero crediti. Dall’altra mettere in atto il recupero giudiziale su posizioni considerate irrecuperabili, attuando strategie di ottimizzazione dei costi di recupero, permette di ottenere dei vantaggi fiscali superiori ai costi di recupero stessi.

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