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Bollette non pagate? Ecco cosa succede a partire dal 1° marzo 2018

03/01/2018
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Interessanti tutele a favore dei consumatori del mercato energetico sono previste dalla Legge di Bilancio 2018 pubblicata a fine dicembre 2017, nello specifico, il comma 4 della Legge prevede infatti un taglio dei termini di prescrizione per le bollette non pagate, le quali dovranno essere riscosse entro due anni, e non più entro i cinque previsti precedentemente.

Accade frequentemente che le fatture di gas e di luce con importi elevati vengano recapitati dopo diversi mesi, a volte addirittura anni addietro rispetto alla data d’imputazione del consumo effettivo; Le cifre ingenti indicate possono essere dovute all'inadempimento della società di distribuzione, del fornitore o in ultimo del cliente finale stesso.
Le responsabilità del distributore di energia, ossia del soggetto che installa il contatore, sono imputabili allo stesso unicamente nel momento in cui non vengano svolte le dovute  periodiche attività di lettura dei consumi e manutenzione. A dimostrazione che le suddette attività siano state quanto meno “tentate” si deve comprovare il tentativo dell’intervento sul contatore, poiché se il contatore si trova all'interno delle singole abitazioni o in luoghi di difficile accesso senza la presenza del proprietario o di persona da questi delegata, la responsabilità del soggetto distributore decade.  Per quanto concerne il fornitore, la responsabilità può rinvenirsi qualora non siano state emesse le bollette di consumo con la cadenza prevista dalle condizioni contrattuali.
Il cliente finale può risultare responsabile nel momento in cui, considerata l’allocazione del contatore in una posizione inaccessibile (es. all'interno dell’abitazione o in proprietà privata), non consenta, per assenza o rifiuto, l’accesso ai tecnici per eseguire la rilevazione dei consumi.
Per i conguagli riferiti ai periodi maggiori di due anni e nell'eventualità in cui l'Antitrust abbia aperto un procedimento per violazioni del codice del consumo, l'utente, previo invio di un reclamo, ha diritto a ottenere uno stop del pagamento finché non si accerti che la pretesa dell’importo presente in bolletta sia legittima. Sarà compito del distributore di energia comunicare all'utente l'avvio del procedimento nei suoi confronti e informarlo sui suoi diritti.
Fino a oggi non era prevista alcuna sospensione per il pagamento di bollette e maxi conguagli, emessi in conseguenza di pratiche giudicate scorrette dall'Antitrust, invece ora, all'esito della verifica sulla legittimità della condotta della compagnia, i consumatori avranno diritto all'indennizzo dei pagamenti effettuati a titolo d'indebito conguaglio entro tre mesi. A meno che non sia stato lo stesso utente a non comunicare, o trasmettere in modo errato i dati di consumo sulla base dei quali sono stati effettuati i calcoli della bolletta.

Le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio hanno effetto sulle fatture con scadenza successiva a:

  • 1° marzo 2018 per il settore elettrico;
  • 1° gennaio 2019 per il settore del gas;
  • 1° gennaio 2020 per il settore idrico;

Entro il primo gennaio del 2020 si prevede inoltre che tutti gli utenti possano accedere gratuitamente ai dati riguardanti i propri consumi tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), una banca dati istituita già nel 2010 per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

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