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Recupero crediti commerciali: come funziona e chi può esercitarlo? Facciamo chiarezza sul quadro normativo

05/02/2026

Nel settore della gestione crediti, distinguere con precisione tra recupero crediti commerciali e recupero crediti bancari in sofferenza è fondamentale per comprendere quali norme regolano l’operatività dei diversi soggetti coinvolti. La normativa è articolata e in costante evoluzione, e una lettura superficiale può generare equivoci o interpretazioni non corrette. Nell'articolo di oggi, abbiamo voluto fare chiarezza su norme e requisiti per il recupero crediti commerciali.

 

Recupero crediti commerciali: cosa dice l’art. 115 TULPS?

Il recupero dei crediti commerciali riguarda i rapporti economici tra imprese: forniture non saldate, servizi erogati e non pagati, commesse rimaste in sospeso. È un ambito che richiede competenze specifiche, sia sul piano giuridico sia su quello operativo, perché incide direttamente sulla liquidità aziendale e sulla continuità delle relazioni commerciali.

In questo settore, la norma di riferimento è l’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Tale articolo disciplina l’attività delle società che svolgono recupero crediti stragiudiziale, cioè attraverso contatti telefonici o epistolari, solleciti e negoziazioni, che precedono un eventuale ricorso al tribunale.

One Srl opera esattamente all’interno di questo perimetro e, come tutte le società che si occupano di gestione e recupero dei crediti commerciali rientra nel regime autorizzatorio previsto dall’art. 115 TULPS. È quindi correttamente inquadrata come soggetto che svolge attività di recupero crediti non bancari, attività che rimane pienamente legittima e normata.

Diverso è invece il caso della licenza prevista dall’art. 114.6 del Testo Unico Bancario (TUB), che riguarda esclusivamente la gestione dei crediti in sofferenza originati da banche e intermediari vigilati. Questa normativa si applica a un comparto differente, con requisiti più stringenti e un quadro regolamentare più complesso, e non riguarda il recupero crediti tra imprese, che continua ad essere disciplinato dal TULPS.

Le attività di recupero crediti commerciali, dalla phone collection alle azioni domiciliari, dalle diffide legali alla possibilità di avviare procedimenti giudiziali e gestire eventuali operazioni di cessione del credito, sono previste e consentite nell’ambito della normativa del TULPS. Di recente, Banca d’Italia ha inoltre chiarito che le società autorizzate ex art. 115 possono continuare a occuparsi del recupero stragiudiziale dei crediti non classificati in sofferenza, senza necessità di requisiti aggiuntivi.

 

Differenze tra crediti commerciali e crediti in sofferenza bancari

Per comprendere appieno perché le due normative non si sovrappongano, è utile approfondire la distinzione tra crediti commerciali e crediti in sofferenza bancari (NPL).

I crediti commerciali sono quelli che derivano dalle relazioni commerciali e dalle transazioni effettuate tra le imprese. Si tratta di rapporti economici che nascono all’interno della normale attività aziendale: consegna di prodotti, prestazione di servizi, contratti di fornitura. Quando un pagamento ritarda o manca, è necessario intervenire con strumenti che favoriscano il rientro senza aggravare la situazione e senza compromettere la relazione tra le parti. La gestione di un credito commerciale richiede quindi equilibrio, monitoraggio costante, capacità di negoziazione e conoscenza delle procedure stragiudiziali e giudiziali applicabili al caso.

I crediti in sofferenza bancari, invece, sono una categoria regolamentata dalla normativa finanziaria. In questo specifico ambito rientrano i crediti deteriorati che le banche classificano come “sofferenze”, e la loro gestione richiede requisiti patrimoniali, organizzativi e autorizzativi molto diversi. Per questo la normativa ha introdotto una figura specifica: il gestore di crediti in sofferenza, soggetto autorizzato dall'ex art. 114.6 TUB.

La distinzione tra i due ambiti è quindi netta:

  • il recupero dei crediti commerciali è disciplinato dall’art. 115 TULPS e riguarda i crediti d’impresa;
  • la gestione dei crediti in sofferenza bancari è regolata dall’art. 114.6 TUB, con un regime autorizzativo riservato e più complesso.

Nella comunicazione citata in precedenza, Banca d’Italia ha ribadito questa distinzione per evitare sovrapposizioni e garantire un quadro chiaro sia per le imprese sia per gli operatori. Conoscere questa differenza aiuta a valutare i servizi in modo corretto e a comprendere perché il recupero crediti commerciali continui ad essere legittimamente svolto dalle società ex art. 115 TULPS.

 

Gestione del credito: come recuperare un credito commerciale?

Affidare la gestione dei propri crediti a una società di recupero specializzata è una scelta delicata per qualsiasi azienda. Operare all’interno del perimetro legislativo corretto è quindi una forma di garanzia per tutte le parti coinvolte. Sapere, per esempio, che il recupero dei crediti commerciali non ricade nell’art. 114.6 TUB ma nell’art. 115 TULPS permette di comprendere con precisione il contesto in cui l’intervento si svolge e quali responsabilità competono ai diversi soggetti.

One Srl sviluppa il proprio lavoro in questo contesto, seguendo procedure che integrano rispetto delle norme, attenzione alle relazioni commerciali e coerenza in tutti i passaggi operativi, sia in fase stragiudiziale, che in fase giudiziale. In un sistema complesso come quello del recupero crediti, la chiarezza normativa assume un ruolo essenziale. Le aziende devono sapere esattamente quali sono gli strumenti utilizzati, quali vincoli regolano l’attività e quale perimetro giuridico guida ogni fase del lavoro, al fine di massimizzare al meglio i propri sforzi.

 

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